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News23 June 2013- Comunicazione dei beni in godimento ai soci prorogata al 2 aprile 2013Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’attesa proroga dell’adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, consistente nella trasmissione telematica dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate e dell’elenco dei beni concessi in godimento da parte delle imprese al titolare, ai soci o ai loro familiari La scadenza dell’adempimento, originariamente fissata al 31/03/12 dal punto 3.5. del Provvedimento Direttoriale del 16 novembre 2011, è stata una prima volta rinviata al 15/10/12 con Provvedimento datato 13 marzo 2012, spostata al 31/03/13 (che slitta al 2 aprile 2013, primo giorno non festivo successivo) ad opera del richiamato Provvedimento del 17 settembre 2012 e nuovamente rinviata al 15.10.2013 con Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 25.3.2013. Per effetto delle continue proroghe, si osserva che la data del 2 aprile 2013 costituirà tanto la scadenza dell’adempimento relativo alle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci (e dei finanziamenti) nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 quanto quella relativa al periodo d’imposta successivo, e cioè del periodo d’imposta 2012. Si ricorda, in proposito, che solo dal periodo d’imposta 2012 e quindi dal secondo adempimento entrano in vigore le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi per le imprese concedenti e l’attribuzione di un reddito diverso in capo ai soggetti utilizzatori. Il primo adempimento riferito al periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, infatti, assolve alla funzione di “mera comunicazione” senza che tuttavia si producano le conseguenze reddituali poste in capo all’impresa concedente ed ai soggetti utilizzatori. Inoltre, nei giorni immediatamente successivi al provvedimento di proroga, in data 24 settembre 2012 breitling replika klockor, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. n.36/E per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già chiarito con la precedente C.M. n.24/E/12. In sintesi i chiarimenti forniti:
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