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News01 January 2013NOVITA' IVA 2013A partire dal 1° gennaio Juan Pablo Montoya Replica 2013 viene completamente riscritto l’art.21, DPR n.633/72 al fine di:
Più possibilità nella numerazione delle fatture L’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, una modifica dell’articolo 21 del Decreto Iva laddove si parla di “numerazione delle fatture”. La versione in vigore fino al 31/12/12 parlava di numerazione “in ordine progressivo per anno solare” mentre la nuova disposizione in vigore dal 1/1/13 parla di “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Questa nuova formulazione della norma ha fatto temere a tutti gli operatori che le cose fossero cambiate, nel senso che non fosse più possibile adottare la numerazione progressiva per anno solare (per intenderci, ripartire da 1 all’inizio di ciascun anno solare).
Di certo una modifica la novella legislativa l’ha prodotta: a decorrere dal 1° gennaio 2013, può (e non “deve”) essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. A dirimere i dubbi sopra descritti è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n.1/E del 10/01/13 ha precisato quanto segue
Agli operatori, dunque, si profilano a partire dal 1° gennaio 2013 diverse possibilità in tema di numerazione delle fatture:
Obbligatoria indicazione dei dati identificativi del cessionario e del prestatore Ulteriore novità sul contenuto della fattura è prevista dall’art.21, co.2, lett. f), del DPR n.633/72, in cui si dispone che nella fattura sia indicato:
Va precisato che l’indicazione della partita Iva del cessionario o committente seppur non richiesta fino al 31 dicembre 2012 tranne i casi in cui tale soggetto era tenuto ad assolvere l’imposta (ad esempio, nei casi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile), veniva comunque effettuata posto che ulteriori adempimenti già richiedevano in passato l’indicazione della partita Iva del cessionario o committente (elenchi clienti e fornitori, spesometro, ecc.). Viene poi ulteriormente previsto che se l’acquirente o committente è un soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE, si deve indicare in fattura il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro, mentre alcun obbligo in tal senso è previsto in presenza di acquirente o committente “privato” residente in altro Stato Ue, ovvero laddove la controparte sia stabilita in un Paese extra-Ue (privato o soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione).
Specifica indicazione delle operazioni non soggette ad Iva Viene prevista la standardizzazione delle espressioni che qualificano la mancata applicazione dell'imposta da parte dell'emittente del documento. In particolare, qualora l'operazione da fatturare non comporti l'addebito di imposta, è necessario indicare la tipologia di operazione (non imponibile, esente, non soggetta, ecc.) ed eventualmente il relativo riferimento normativo (nazionale o comunitario). Va ricordato che fino al 31/12/12 l’art.21, DPR n.633/72 richiedeva esplicitamente l'indicazione della norma, senza che fosse indicata la tipologia dell'operazione. Le indicazioni da evidenziare in fattura possono essere così riepilogate.
Conversione di importi in valuta Mutuando quanto già precedentemente stabilito in relazione agli acquisti intracomunitari, nell’art.13 del DPR n.633/72 viene previsto che
In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. Inoltre, il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare. Va, infine, segnalato che, probabilmente, a causa di una dimenticanza nella nuova formulazione dell’art.21, DPR n.633/73 è scomparsa la disposizione che consentiva di esprimere gli importi in qualsiasi valuta (ad eccezione della sola imposta, che va espressa in euro). Si ritiene che tale possibilità rimanga comunque immutata posto che tale previsione discende direttamente dall'art.230 della Direttiva 2006/112/CE. « Torna all'elenco delle news
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